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Lo Statuto

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Lo Statuto

Lo statuto del consorzio con attività esterna “Gruppo Profumieri Italiani”

Articolo 1: Denominazione

1. E’ costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., un Consorzio con attività esterna denominato “Gruppo Profumieri Italiani “, di seguito denominato anche “Consorzio”.

Articolo 2: Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Bari alla via Della Costituente numero 19/E.

Articolo 3: Durata

1. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell’assemblea straordinaria, con il consenso di almeno i due terzi dei consorziati.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la progettazione, il coordinamento, lo svolgimento e l’organizzazione delle fasi di attività di impresa dei consorziati relative allo svolgimento di:

a) Commercializzare in conformità con le leggi vigenti in materia di commercio e sicurezza dei prodotti articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, forniture per parrucchieri e relativi prodotti, prodotti di estetica, parafarmacia, erboristeria, integratori e simili;
b) implementare la coltivazione di piante ed erbe officinali, l’apicoltura ed attività connesse per produzione di materia prima per la creazione di linee cosmetiche e di profumeria;
c) caratterizzare i propri prodotti e servizi con il logo- tipo P come identificativo della Profumeria Italiana, certificato dalla Fenapro (Federazione Nazionale Profumieri);
d) promuovere e pianificare attività di formazione continua in ambito profumeria e in ambito tecnologico, dando priorità alle attività formative promosse dalla Fenapro (Federazione Nazionale Profumieri);
e) esercitare in comune un’attività di programmazione e commercializzazione dei prodotti anche attraverso nuove modalità di commercio elettronico del tipo Business to Consumer e Business to Business che comprendono la consegna diretta all’acquirente;
f) esercitare in comune un’attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di contributi e crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;
g) coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, pro- muovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
h) collaborare nella produzione di beni o servizi innovati- vi, vincolando l’intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;
i) identificare e condividere i parametri oggettivi e comuni per la scelta dei fornitori;
j) condividere dati di sell-in e sell-out di ognuno aggregandoli in dati statistici comuni attraverso indici di rilevazione appositi.

2. Il Consorzio si impegna altresì:

a) nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della commercializzazione, dei prodotti, in conformità alle regole di programmazione, produzione eventuale e consegna a cui ogni consorziato partecipante dovrà at- tenersi;
b) nel coordinamento in nome e per conto dei consorziati i rapporti con i fornitori del settore profumeria qualificata e mass-market stipulando tra gli stessi accordi profittevoli validi per tutti i consorziati, salvi i diritti e condizioni precedentemente acquisite tra gli stessi e le controparti;
c) a contrattare, in nome e per conto dei consorziati, le condizioni contrattuali di fornitura, ivi inclusi sconti, premi e altre poste contrattuali collegate;
d) ad assumere in gestione servizi o gruppi di servizi quali l’elaborazione di dati statistici di settore e la gestione di servizi contabili utili ai consorziati, assistendoli anche nelle operazioni di ricerca di finanziamenti e di ogni altro servizio ritenuto utile al conseguimento dello scopo consortile;
e) a gestire l’assistenza tecnica e commerciale alle imprese consorziate ed alla distribuzione di prodotti, anche a mezzo franchising;
f) a definire linee comuni di marketing e comunicazione delle imprese consorziate e a progettare e gestire la comunicazione e le campagne pubblicitarie collettive e individuali;
g) a collaborare, in via eccezionale e temporanea, e nell’esclusivo interesse dei consorziati, nella gestione in fase di costituzione o in fase di cessazione di attività di consorziati;
h) a progettare e realizzare un sistema di commercializzazione comune basato principalmente sull’e-commerce;
i) nell’utilizzo di servizi di logistica comuni;
j) a esercitare direttamente, o a mezzo terzi, per proprio conto o per conto dei consorziati, in Italia e/o all’estero, l’attività dì commercio all’ingrosso e/o al dettaglio, effettuato anche tramite internet (e-commerce), di articoli di pro- fumeria, bigiotteria, articoli da regalo, chincaglieria, pelletteria, valigeria, accessori di abbigliamento ed ogni altra merce prevista e connessa alle attività consortili, anche nel- le forme di import-export;
k) a rappresentare le imprese consorziate nei confronti delle amministrazioni comunali e degli Enti pubblici e priva- ti;
l) a valorizzare e sostenere l’attività degli operatori del settore profumeria in tutte le sue forme;
m) a promuovere forme di collaborazione che consentano o favoriscano la soluzione di problematiche tecniche, economiche e sociali comuni, fatta salva l’autonomia e gli interessi individuali dei consorziati;
n) a promuovere l’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nel- le quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
o) ad acquistare, depositare e utilizzare marchi collettivi nei settori coerenti con gli scopi indicati ai precedenti punti e, di tutelare e difendere detti marchi, di concederne l’utilizzazione alle imprese consorziate, determinando le modalità d’uso e le sanzioni in caso di inadempimento, di controlla- re, ai fini delle sanzioni che i marchi stessi siano usati conformemente alla legge e alle norme stabilite dal Consorzio medesimo;
p) ad amministrare e gestire i fondi che venissero erogati da Enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini statutari;
q) a difendere anche in sede legale i legittimi interessi collettivi o individuali;
r) svolgere ogni altra attività che sia strettamente connessa con quelle sopraelencate e concludere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ed economiche o gestionali che siano necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità compresa l’acquisizione di aziende, rami d’azienda, marchi, partecipazioni anche societarie e/o interessenze in società, enti e consorzi italiani e/o esteri, aventi oggetto analogo e/o affine al proprio;
s) ad individuare ogni possibile opportunità di finanzia- mento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.

3. Il consorzio potrà svolgere per le società consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing.
Nella realizzazione dei propri scopi, il consorzio potrà avvalersi di tutti i contributi e tutte le agevolazioni di qualsiasi tipo previsti dalle norme internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali.
Il consorzio potrà inoltre aderire ad organizzazioni ed enti tecnico-economici-associativi le cui finalità siano coerenti con l’oggetto e gli scopi consortili.
Condizioni, modalità, costo e ripartizione dei costi di fruizione dei servizi consortili e delle forniture da parte dei consorziati sono disciplinati da uno o più “Regolamenti consortili” predisposti dal consiglio direttivo, cui spetta altresì stabilire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, l’entità dei contributi periodici o una tantum dovuti dai consorziati.

4. Avuto riguardo alle finalità del Consorzio, e particolar- mente avuto riguardo al fatto che lo stesso potrebbe utilizza- re anche fondi e risorse pubbliche provenienti da enti o istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in mate- ria di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

5. Nello svolgimento della propria attività, Il Consorzio si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai consorziati. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte del Consorzio di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
6. Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento della società. L’eventuale avanzo di esercizio in caso di scioglimento della società, sarà devoluto a enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Articolo 5: Utilizzo dei marchi

I marchi collettivi di cui il Consorzio è titolare hanno la finalità di contraddistinguere la sede delle profumerie appartenenti al Consorzio, i prodotti del Consorzio, i servizi resi dal Consorzio e/o dai Consorziati.
L’uso dei marchi deve essere conforme alle norme contenute nel regolamento del Consorzio, che sono volte ad assicurare:
a) uniformità costante nella qualità dei servizi prestati, ovunque essi siano effettuati, al fine di garantire la buona fede del consumatore e il prestigio del Consorzio;
b) uniformità dell’immagine grafica e cromatica dei marchi collettivi in tutte le loro possibili applicazioni.
Il Consorzio provvede allo studio, alla determinazione e all’adozione dell’immagine grafica dei marchi collettivi ed al loro deposito.
Il Consorzio provvede, di volta in volta per ciascun marchio depositato, a dettare ai consorziati le modalità secondo le quali detti marchi debbono essere utilizzati, sempre attenendosi agli obiettivi di cui all’art. 4.
Spetta al Consorzio il controllo sui Consorziati circa l’utilizzazione dei marchi secondo le modalità che di volta in volta saranno indicate.
Nei casi di inadempimento circa l’uso dei marchi collettivi depositati dal Consorzio, spetta a quest’ultimo, con la procedura prevista dal regolamento interno, di deliberare le sanzioni previste nel medesimo.

Articolo 6: Ammissione dei Consorziati

1. Il consorzio è aperto all’adesione di altri partecipanti il cui ingresso non costituisce modifica del contratto consorti- le. Il numero dei consorziati è illimitato.
Possono aderire al consorzio tutti gli imprenditori, le società anche cooperative, gli enti, le organizzazioni, le associazioni che abbiano interesse all’oggetto ed ai servizi del consorzio.
Possono inoltre essere ammessi, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, alla realizzazione degli scopi del consorzio.
Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ovvero nei cui confronti sia in corso una richiesta di procedura concorsuale.

2. L’ammissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dell’interessato, diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integralità.
Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione e ne valuta l’idoneità sulla base dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell’attività svolta con le finalità sociali.
Sulla domanda di ammissione delibera una Commissione formata dal Consiglio di Amministrazione e dai consorziati del territorio (capoluogo e provincia) ove è la sede e/o le filiali del richiedente e per l’accoglimento è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell’espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è impugnabile.

Articolo 7: Contributo dei Consorziati

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali ed ulteriori quote proporzionali, che saranno determinati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 8: Obblighi dei Consorziati

I soci devono obbligatoriamente ed a pena di esclusione:
1. Provvedere al pagamento delle quote di ammissione per la partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, e rispettare l’atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. Versare ulteriori quote, eventualmente proporzionali a parametri da stabilirsi all’occorrenza, che il Consiglio di Amministrazione deciderà di richiedere in Assemblea dei soci, in relazione ai programmi di attività approvati ed ai servizi resi. I contributi di cui ai punti nn. 1) e 2) dovranno essere versati, entro 30 giorni dalla richiesta;
3. Esporre il logotipo P all’esterno ed all’interno dei propri punti vendita, come identificativo della
Profumeria Italiana, certificato dalla Fenapro (Federazione Nazionale Profumieri);
4. Formare tutto il proprio personale, attraverso la partecipazione ai corsi di formazione continua “Beauty Coach/Consulente di bellezza”, promossi e organizzati dalla Fenapro (Federazione Nazionale Profumieri);
5. Rendere disponibili i propri dati di acquisto e vendita per aggregarli in modo comune in dati statistici per indici di rilevazione appositi.
I soci inoltre sono tenuti sussidiariamente:
6. ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adotta- ti dal Consorzio ed assicurare il rispetto delle normative vi- genti in materia igienico-sanitaria e di rintracciabilità;
7. ad attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali ai fini dell’utilizzo del/i marchio/i del Consorzio e nello specifico del logotipo P della Fenapro (Federazione Nazionale Profumieri);
8. a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative commerciali volte a favorire la commercializzazione dei prodotti;
9. a devolvere, attraverso un importo da definire, una quota alla Federazione (FE.NA.PRO.) per patrocini relativi alla propria attività, certificazione del logotipo, promozione at- traverso gli strumenti propri del consorzio.

Articolo 9:

Il consorziato ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal presidente del consorzio dovrà versare l’importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali.

Articolo 10: Fondo Consortile

Il fondo consortile è variabile, ed inizialmente fissato in complessivi Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati. La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa attualmente da un contributo iniziale al fondo consortile pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).
L’assemblea dei consorziati, può modificare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rap- presentati in assemblea che rappresentino però almeno la metà più uno di tutti i consorziati aventi diritto al voto, l’ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile. In ogni caso, sia che l’ammontare della quota venga aumentato, sia che venga diminuito, l’ammontare delle quote definite e sottoscritte anteriormente alla data di effetto delle eventuali modifiche, resterà definito nella misura iniziale e quindi invariato; la modifica dell’ammontare della quota con- sortile non darà luogo a rimborsi, né ad integrazioni di essa. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato contribuisce alle spese del consorzio mediante un contributo annuale, che non farà parte del fondo consortile, stabilito dal consiglio direttivo, preferibilmente in base a parametri che tengano conto dei consumi individuali dei consorziati e dei servizi erogati.
L’assemblea può deliberare contributi straordinari – in misura uguale per tutti i consorziati – ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
Ciascun consorziato rimborsa al consorzio le spese sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Art. 11: Operazioni del consorzio

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento de- gli scopi di cui all’art. 4, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di ufficio che ha la sua sede presso quella del consorzio. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più consorziati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni consorziati secondo che all’operazione siano interessati uno o più consorziati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all’ufficio. Il consorziato dovrà rimborsare tutte le spese che il consorzio ha sostenuto per l’esecuzione di particolari prestazioni richieste.
Il consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel mo- do indicato dall’art. 2615 del codice civile.
Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l’adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Articolo 12: Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

1) L’assemblea generale dei consorziati;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il presidente, il vice presidente;
5) l’organo di controllo;
6) il collegio dei probiviri.

Articolo 13: Assemblea generale dei consorziati

L’assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato la quota di ammissione ed i contributi annuali. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati.

Articolo 14: Compiti dell’assemblea

L’assemblea:
– elegge i componenti del consiglio di amministrazione, il presidente, il vicepresidente del consorzio, l’organo di controllo e il collegio dei probiviri;
– emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
– discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
– delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

Articolo 15: Convocazione e funzionamento assemblea

L’assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione, dovrà essere inviata a cura dell’organo amministrativo a tutti i consorziati, e con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera spedita a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i consorziati, entro la data e l’ora stabilite per l’assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio spedito a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della data di adunanza. L’invito dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.
Il presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da spedire il giorno prima di quel- lo della riunione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consorzio, o, in sua assenza, dal vice presidente o in caso di sua assenza dall’amministratore più anziano. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea per ogni convocazione.
Potranno intervenire all’assemblea tutti i consorziati che risultino iscritti nel libro soci/consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni consorziato può delegare mediante delega scritta un altro per rappresentarlo in assemblea, o un collaboratore della pro- pria impresa, o un familiare entro il terzo grado di parentela che hanno un rapporto di lavoro all’interno dell’impresa mede- sima, ma nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto direttamente o a mezzo delega.
La regolare costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, sarà certificata dal conteggio dei presenti in proprio o per delega eseguito all’inizio della riunione.
Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L’assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione. L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per statuto.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, sarà validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Articolo 16: Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, eletti esclusivamente fra i consorziati, loro soci nell’attività di profumeria, o loro familiari entro il terzo grado di parentela, che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa medesima.
Il consiglio di amministrazione dura in carica da tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
I suoi componenti sono convocati a cura del presidente a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata, ovvero con posta elettronica ordinaria, con mezzi che ne comprovino l’avvenuto ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della riunione.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.
Delle stesse verrà redatto apposito verbale da trascrivere su apposito libro.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, tra cui:
-predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
-l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’ufficio, la nomina di uno o più direttori, la sua o loro revoca e l’attribuzione dei suoi o loro poteri,
-l’irrogazione delle penalità, l’ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio,
-la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all’assemblea straordinaria;
-predisporre il regolamento interno e sottoporlo all’assemblea ordinaria per l’approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all’assemblea;
La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo 17: Bilancio

Alla fine di ogni anno solare il consiglio di amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’utile eventualmente conseguito nel corso dell’esercizio rendicontato non potrà essere in alcun modo ripartito fra i soci, ma dovrà essere accantonato in apposito fondo per essere reinvestito entro i due anni successi- vi a quello in cui è stato ottenuto.
E’ facoltà del consiglio di amministrazione predisporre un bi- lancio preventivo che individuerà l’attività prevista per l’anno assunto in considerazione e gli impegni economico – finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 18: Riunioni Per Tele-Video Conferenza

Le riunioni degli organi pluripersonali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo- menti all’ordine del giorno.

Articolo 19: Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo, può essere eletto all’interno del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di deliberazione previste. Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice presidente e da uno o più membri del consiglio di amministrazione, in numero dispari. La sua composizione numerica, non può superare la metà della totalità dei membri eletti nel consiglio di amministrazione, includendo nel calcolo anche il presidente e il vice presidente. Il Comitato Esecuti- vo si riunisce informalmente ed ha il compito di curare l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Consortili e di affiancare il Presidente per la miglior gestione dell’Ente.

Articolo 20: Presidente

Il presidente è nominato dall’assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al presidente è attribuito:
-di convocare e presiedere l’assemblea ed il consiglio di amministrazione;
-di rappresentare il consorzio ad ogni effetto di legge;
-di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle de- liberazioni prese dagli organi del consorzio;
-di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
-di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
-di adempiere agli incarichi espressamente conferitegli dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare alcune sue funzioni al vicepresidente o al direttore o ai direttori del consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal vice presidente.
La firma sociale spetta al presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.
Il presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.
La deliberazione del consiglio di amministrazione sarà comunicata dal presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (pec).
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 21: Organo di controllo e revisione legale dei conti

Qualora sia per legge obbligatorio, ovvero i soci ne ravvisino l’opportunità, gli stessi nominano un organo di controllo o un revisore.
L’organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il revisore può essere una persona fisica o una società di re- visione.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 22: Il Collegio Dei Probiviri

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.
Lo stesso viene interpellato per esprimere il proprio parere su iniziativa degli Organi consortili o dei consorziati per tutte le controversie che possono sorgere nell’ambito dell’attività consortile.
Il Collegio può anche essere interpellato dal Consiglio di Amministrazione in caso di controversa interpretazione di norme statutarie.
II Collegio decide sui ricorsi che gli vengono presentati nel caso di rimprovero, sanzione ed esclusione dei consorziati di cui agli artt. 27 e 28 dello statuto consortile.
I membri del Collegio dei Probiviri hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23: Direttore

I compiti di collegamento tra i consorziati e di assistenza al consiglio di amministrazione nelle sue necessità operative possono essere affidati ad uno o più direttori nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche il compenso.

Articolo 24: Regolamento interno

Per l’esecuzione e l’attuazione dello statuto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del consiglio di amministrazione, che dovrà essere approvato dall’assemblea. Fra l’altro il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri per l’attuazione degli scopi previsti dall’art.4;
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio;
3) fissare la misura ed i criteri delle penalità;
4) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
5) stabilire i criteri e le modalità di versamento della quota di ammissione e dei contributi annuali per la gestione del consorzio;
6) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
7) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Articolo 25: Recesso del consorziato

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio: il recesso deve essere comunicato mediante lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno ovvero con pec, diretta al consiglio di amministrazione, ed il recesso avrà efficacia dall’inizio dell’esercizio annuale successivo, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il consorzio sia verso terzi, di cui il consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.
I consorziati receduti sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall’art. 2615 del Codice Ci- vile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino al- la data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.
I consorziati che siano receduti potranno ripetere soltanto la quota di ammissione, ma non i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio consortile.

Articolo 26: Esclusione del consorziato

L’esclusione è deliberata dall’assemblea nei confronti del consorziato che abbia: perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al consorzio;
che si sia reso insolvente verso il consorzio;
che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal consorzio in suo nome, e per suo conto per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al consorzio o agli associati
che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio, o che si sia reso insolvente verso il Consorzio, o che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio, o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
I consorziati esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall’art. 2615 del Codice Ci- vile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino al- la data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.
I consorziati che siano stati esclusi non potranno ripetere la quota di ammissione, i contributi versati, né hanno alcun di- ritto sul patrimonio consortile.

Articolo 27: Morte del consorziato

In caso di morte di consorziato costituitosi nella forma di ditta individuale, al consorziato deceduto subentrano gli ere- di, se ne hanno i requisiti, previa designazione di un rappresentante comune. Agli eredi, qualora non abbiano o non possano mantenere i requisiti di cui al precedente art. 6, verrà liquidata soltanto la quota di ammissione, ma non i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio consortile.

Articolo 28: Trasferimento azienda e successive delibere

In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell’impresa subentra nel con- tratto di consorzio a condizione che:

1) Esso sia in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al consorzio;
2) La deliberazione dell’assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rap- presentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.

Le deliberazioni relative all’esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal presidente del consiglio di amministrazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (pec), entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della noti- fica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Articolo 29: Penalità

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.
Nel Regolamento interno sono stabilite le tipologie di penalità.

Articolo 30: Iscrizione

Tutte le modifiche che verranno apportate al presente Statuto dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Articolo 31: Scioglimento del consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause di cui all’art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento del consorzio l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Articolo 32: Modifiche al presente contratto

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese, a cura del consiglio di amministrazione nei normali termini d’uso.

Articolo 33: Controversie

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il consorzio relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle par- ti, deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presi- dente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede.

Articolo 34: Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.